1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata, il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando di gara.
2. Il committente, con le modalità di cui all'articolo 7, invita simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera di invito, che deve contenere tutti gli estremi dell'acquisizione richiesta al fine di permettere agli invitati di formulare offerte valide, è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari.
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data della lettera di invito a presentare offerte.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, la conferma delle domande di partecipazione inoltrate per telegramma, per telefax o per telefono, deve essere inoltrata con lettera entro i due giorni successivi all'invio della domanda.
8. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 5.